Bully Free Zone

   

  

ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE di FOLLONICA

Via De Gasperi 8 – 58022 – FOLLONICA (GR)
Tel. 0564 484631 – Cod. Meccanografico GRIS001009
Email: gris001009@istruzione.it pec: gris001009@pec.istruzione.it Sito internet: www.isufol.net

   

BULLISMO e CYBERBULLISMO HELPLINE

Numero di Emergenza: 114, numero gratuito attivo 24 ore su 24, con la funzione di fornire un servizio di prima assistenza psicologica e  giuridica alle vittime del bullismo e del cyberbullismo.

Telefono Azzurro: Helpline LINEA di ASCOLTO GRATUITA 1.96.96, per la segnalazione di un problema specifico legato ai pericoli del web (per adolescenti e adulti). È un servizio gratuito e accoglie le richieste di aiuto h24 provenienti da tutto il territorio nazionale, 7 giorni su 7.
L’accoglienza e l’ascolto offerti dall’operatore agli adolescenti hanno l’obiettivo di creare una relazione di fiducia attraverso la quale i ragazzi possano liberamente esprimere sentimenti, emozioni, bisogni.
Lo spazio offerto agli adulti ha l’obiettivo di orientarli ed aiutarli a gestire concretamente situazioni di disagio o pregiudizio che coinvolgono i giovani; operatori esperti offrono supporto emotivo nell’affrontare dette situazioni, accompagnandoli, laddove necessario, anche in un percorso di segnalazione e/o di accesso alle competenti strutture territoriali.
Sito web: http://www.azzurro.it/it/cosa-facciamo/caso-di-emergenza/clicca-e-segnala

http://www.anticyberbullismo.it
Il Centro nazionale anti-cyberbullismo (CNAC) vuole essere il luogo di incontro tra vittime del bullismo in rete e consulenti legali esperti in grado di ascoltare e aiutare i giovani o i loro famigliari / insegnanti, che hanno bisogno di un primo consulto legale gratuito in modo da permettere alle vittime di essere nella condizione di conoscere e poter esercitare i propri diritti. Per segnalazioni e aiuto contatta il numero verde: 800642377

https://stop-it.savethechildren.it
per segnalare materiale pedopornografico on line.
Per rimuovere i contenuti bisogna inoltrare la segnalazione al titolare del trattamento, gestore sito internet o del social media (i quali hanno 24 ore di tempo), altrimenti direttamente al Garante per la protezione dei dati personali (48 ore di tempo) all’indirizzo mail: cyberbullismo@gpdp.it
Il modello è reperibile sul sito: http://www.garanteprivacy.it/cyberbullismo

https://www.informagiovani-italia.com/bullismo_reato.htm
Il bullismo è un reato denunciate penalmente e civilmente i bulli.
Agite in giudizio contro i bulli, le loro famiglie e la scuola. Ottenere il risarcimento del danno e una giusta rivincita.

https://www.notrap.it
(Non cadiamo in trappola!) è un programma di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo rivolto soltanto ai ragazzi delle scuole medie e scuole superiori.

Sito della Polizia Postale: http://www.commissariatodips.it/collabora.html
Sezione di Grosseto Viale Matteotti, 1 – tel. 0564/448609  0564/448443

YOUPOL app che permette di inviare immagini, video, segnalazioni scritte, link, siti web, in tempo reale alle sale operative della Polizia di Stato per segnalare, anche in forma anonima, episodi di bullismo o situazioni di pericolo personale. Tra le possibilità messe a disposizione dell’applicazione c’è anche la “chiamata di emergenza”: un pulsante di colore rosso che metterà in contatto direttamente l’utente con la sala operativa della Questura in cui si trova il dispositivo, grazie alla “geo localizzazione” immediata del dispositivo segnalante del luogo interessato dall’evento.

   

VADEMECUM BULLY FREE ZONE

BULLISMO E CYBERBULLISMO

Indice

  1. Premessa
  2. Normativa di riferimento
  3. Compiti:
    • del Dirigente Scolastico
    • del Referente del Bullismo e del Cyberbullismo
    • del Collegio Docenti
    • del Consiglio di classe
    • del docente
    • dei genitori
    • degli alunni
  4. Procedure operative: rilevazione, monitoraggio, gestione delle segnalazioni e gestione dei casi
    • Prevenzione Universale
    • Prevenzione Selettiva
    • Prevenzione Indicata

 

1. PREMESSA

Finalità del vademecum
Questo documento è stato prodotto al fine di accrescere le conoscenze e competenze degli operatori della scuola e delle famiglie per accertare situazioni a rischio e individuare modalità che permettano di prevenire, affrontare e contrastare il fenomeno del cyberbullismo.

DEFINIZIONE DI BULLISMO E CYBERBULLISMO:
Il bullismo è il reiterarsi di comportamenti e atteggiamenti diretti o indiretti volti a prevaricare un altro con l’intenzione di nuocere, con l’uso della forza fisica o della prevaricazione psicologica.

Per potere parlare di bullismo dobbiamo essere in presenza di:

  • Prepotenze intenzionali e soprusi che avvengono in un contesto di gruppo;
  • Azioni continuative, persistenti e ripetute nel tempo;
  • Azioni che mirano deliberatamente a fare del male o danneggiare qualcuno in vari modi:
    • Violenza verbale, fisica o psicologica;
    • Disparità di forze tra chi attacca e chi subisce: la persona oggetto di prepotenze non è capace di difendersi da sola.

Il cyberbullismo è una delle forme che può assumere il bullismo legato all’avanzamento delle nuove tecnologie, cioè viene perpetrato attraverso moderni mezzi di comunicazione.

Il cyberbullismo, a differenza del bullismo tradizionale in cui il bullo si confronta faccia a faccia con la vittima, rinforza il danno alla cybervittima a causa della natura virtuale del cyberspazio:

  • Il bullo può nascondersi dietro uno schermo, umiliare la vittima e divulgare materiale offensivo ad un vasto pubblico;
  • Il cyberbullo crede di fare le azioni sopra descritte in modo anonimo, senza la paura di essere scoperto e punito;
  • Il danno per la cibervittima assume dimensioni amplificate e non arginabili perché l’azione viene divulgata nello spazio virtuale.

N.B. Non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza di tipo del tutto OCCASIONALE.
Questi possono essere anche molto gravi ma rientrano in altre tipologie di comportamento: SCHERZO, LITIGIO, REATO.

 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge Regionale 26 novembre 2019, n. 71: Disposizione in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo (http:/www.consiglio.regione.toscana.it/upload/ pdl/2019/pdl402_burt.pdf).
Per promuovere azioni di prevenzione e contrasto nonché di monitoraggio analisi svolte all’interno delle agenzie educative, famiglie, scuole, luoghi di aggregazione.

Legge 19 luglio 2019, n. 69, all’articolo 10: Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. È stato introdotto anche in Italia il reato di REVENGE PORN (pornografia non consensuale), con la denominazione di diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti. Il nuovo reato, denominato “Codice Rosso” punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento.

Legge del 29 maggio 2017, n. 71: Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. (GU Serie Generale n.127 del 03-06-2017), entrata in vigore dal 18 Giugno 2017. Qui di seguito il testo integrale: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg

Il cyberbullismo può essere una serie di prepotenze ripetute e subite sulla rete oppure un singolo evento che comporta la diffusione di dati personali della vittima in rete. L’art. 1, comma 2, della legge 71/2017 per la prevenzione e il contrasto al fenomeno, definisce il cyberbullismo come “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Le Linee di orientamento, previste dalla legge per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, sono da considerarsi uno strumento flessibile ed aggiornabile per rispondere alle sfide educative e pedagogiche legate alla costante evoluzione delle nuove tecnologie.

La denuncia-querela da parte della parte offesa è necessaria nei casi di: minacce, insulti, molestie, violazione della privacy (chat private diffuse in rete all’indirizzo di qualcuno, etc) per poter avviare le indagini. Nei casi elencati infatti si è di fronte a reati “procedibili a querela da parte”. La procedura penale infatti stabilisce che per alcuni reati che prevedono la lesione di diritti individuali sia il detentore del diritto stesso (la parte offesa) a richiedere una tutela all’autorità giudiziaria. Secondo il testo il minore (anche senza che il genitore lo sappia) può chiedere direttamente al gestore del sito web l’oscuramento o la rimozione dell’aggressione online. Nel caso in cui il gestore ignori l’allarme, la vittima, stavolta con il genitore informato, potrà rivolgersi al Garante per la Privacy che entro 48 ore dovrà intervenire.

La legge stabilisce anche la procedura di ammonimento per la “parte recante l’offesa o bullo”, come nella legge anti-stalking, in cui il “bullo over 14” sarà convocato dal Questore insieme a mamma o papà e gli effetti dell’ammonimento cesseranno solo una volta maggiorenne.

A PARTIRE DAI 14 ANNI VI È LA POSSIBILITA’ PER LE VITTIME DI EFFETTUARE UNA DENUNCIA ANCHE IN ASSENZA DEI GENITORI e questo è un elemento che può ridurre paure e ansie, in tutti quei casi in cui sia la vergogna a fungere da deterrente più forte per formulare una richiesta d’aiuto. L’insegnante potrà aiutare lo studente a richiedere la necessaria protezione dei genitori in una situazione di rischio online di questo tipo.

   

2.1 LE RESPONSABILITÀ

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità che in base alla normativa si identificano in:

  1. Culpa del Bullo Minore;
  2. Culpa in educando e vigilando dei genitori;
  3. Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della Scuola.
  1. Culpa del bullo minore
    Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello TRA I 14 ANNI ED I 18 ANNI. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali. La normativa prevede l’uso dell’ammonimento da parte del questore (artt. 594 – 595 – 612 del c. penale e 167 del c. privacy).
  2. Culpa in vigilando ed educando dei genitori:
    Si applica l’articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all’età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minorenne, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.
  3. Culpa in vigilando e in organizzando della scuola:
    L’art. 28 della Costituzione Italiana recita che “I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.”
    Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all’art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.
    La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare “misure preventive” atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

   

3. I COMPITI

Allo scopo di prevenire i sopra citati comportamenti e adottare misure atte a scongiurare le situazioni antigiuridiche sopra dette:

3.1 IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

  • Individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
  • Coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell’area dell’informatica, partendo dall’utilizzo sicuro di Internet a scuola;
  • Favorisce la discussione all’interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo.

3.2 IL COLLEGIO DOCENTI:

  • Promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
  • Prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale;
  • Promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
  • Prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
  • Predispone strumenti di rilevazione e monitoraggio del benessere relazionale in ambito scolastico e della gestione delle segnalazioni e/o dei casi.

3.3. IL REFERENTE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO:

  • Promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d’istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
  • Coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori incaricati;
  • Si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, ecc. per realizzare un progetto di prevenzione; cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la prevenzione al bullismo e per un uso consapevole della tecnologia.

3.4 IL CONSIGLIO DI CLASSE:

  • Pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all’approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile; favorisce un clima collaborativo all’interno della classe e nelle relazioni con le famiglie; propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva;
  • Monitora costantemente i comportamenti posti in essere dagli alunni al fine di contrastare l’insorgenza di fenomeni di bullismo e del cyberbullismo;
  • Pone in essere i necessari procedimenti disciplinari nel caso si manifestino comportamenti sospetti.

3.5 IL DOCENTE:

  • Intraprende azioni di prevenzione, tenuto conto che l’istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell’acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
  • Valorizza nell’attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

3.6 I GENITORI:

  • Partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
  • Sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
  • Vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l’uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
  • Conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
  • Conoscono le sanzioni previste da regolamento d’istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione online rischio.

3.7 GLI ALUNNI:

  • Conoscono e condividono quanto indicato nel Regolamento d’Istituto e nel Patto di corresponsabilità;
  • Conoscono le sanzioni previste dal regolamento d’istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione online a rischio;
  • Partecipano alle iniziative scolastiche di sensibilizzazione e prevenzione, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
  • Imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, sia direttamente che quando sono connessi alla rete, facendo, attenzione alle comunicazioni (e-mail, sms) che inviano;
  • Non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici – immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
  • La divulgazione del materiale acquisito all’interno dell’istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

   

4. PROCEDURE OPERATIVE: RILEVAZIONE, MONITORAGGIO, GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E GESTIONE DEI CASI

LE AZIONI DELLA SCUOLA

Le misure su cui la scuola può lavorare per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ruotano intorno a tre punti cardine:

  • PREVENZIONE UNIVERSALE
  • PREVENZIONE SELETTIVA
  • PREVENZIONE INDICATA

4.1 PREVENZIONE UNIVERSALE

La maniera migliore per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è quella di adottare una politica scolastica integrata consistente in un insieme coordinato di azioni in cui siano coinvolte tutte le componenti scolastiche ed in cui tutti gli adulti (dirigente, docenti, personale non docente, genitori) si assumano la responsabilità di entrare in relazione con gli alunni e di fornire prima di tutto informazione ed aiuto.

La scuola propone attività di gruppo o assegna temi su argomenti strategici che invitano a parlare di sé e delle relazioni (temi sull’amicizia, sui rapporti con i coetanei, sulla scuola, sulle attività del tempo libero, sulla famiglia, ecc.). Gli insegnanti che notano atteggiamenti o comportamenti che suggeriscono una situazione di malessere lo segnalano tempestivamente alle famiglie. E’ comunque sempre opportuno non agire individualmente, ma a livello di Consiglio di Classe. Un ulteriore tipo di prevenzione è costituito dagli interventi di tipo educativo, inseriti nella Politica Scolastica:

  • La somministrazione di questionari anonimi a tutti gli studenti, in modo da poter individuare eventuali casi di cyberbullismo; altrettanto importante è la restituzione dei dati e la condivisione con gli alunni in spazi e momenti dedicati allo scopo.
  • L’istituzione di una giornata anticyberbullismo organizzata per tutto l’Istituto allo scopo di sensibilizzare sul tema, proiettando filmati o organizzando incontri per parlare dei rischi e pericoli legati all’uso distorto della rete e degli effetti che può avere il cyberbullismo.
  • La discussione aperta e l’educazione trasversale all’inclusione, la creazione di un ambiente che favorisca la relazione tra pari.
  • La promozione di progetti dedicati all’argomento, con l’eventuale contributo esterno di figure professionali come psicologi, in cui si insegni agli alunni come tutelarsi, infondendo loro la consapevolezza dei rischi che si corrono in rete.

4.2 PREVENZIONE SELETTIVA

Il recupero dei “bulli” e dei “cyberbulli” può avvenire solo attraverso l’intervento educativo sinergico delle agenzie preposte alla loro educazione e quindi, famiglia, scuola, istituzioni.

La collaborazione con l’esterno si esplica principalmente attraverso:

  • Azioni di supporto, di monitoraggio e di dialogo costante con enti locali: associazioni del territorio e/o nazionali, polizia locale, ASL di zona, Tribunale dei Minori;
  • Incontri a scuola con le Forze dell’Ordine, nell’ambito di progetti tesi ad attivare la riflessione sul rispetto delle persone e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento e sulla responsabilità di contribuire a costruire un ambiente accogliente e sereno per tutti, diffondendo la cultura del rispetto e della non violenza fra le giovani generazioni;
  • Incontri con la Polizia Postale per informare circa il corretto utilizzo della rete e degli strumenti tecnologici, dei rischi collegati e delle relative conseguenze sul piano giuridico;
  • L’istituzione di uno sportello interno di ascolto dello psicologo (esperto) per sensibilizzare sul cyberbullismo sia insegnanti che studenti e/o supportare le eventuali vittime o collaborare con gli insegnanti per effettuare verifiche circa episodi di cyberbullismo in atto o intervistare i presunti responsabili di azioni di cyberbullismo o somministrare il questionario o collaborare alla revisione ed alla somministrazione o collaborare alla lettura dei dati emersi dalle rilevazioni;
  • Informare le famiglie e dare indicazioni sulle possibilità di intervento e favorire la collaborazione con la scuola. Gli adulti sono chiamati a comprendere l’importanza della condivisione di prassi comuni nella gestione della comunicazione e delle nuove tecnologie, compresa ad esempio quella riguardante l’utilizzo dei gruppi WhatsApp della classe; dovranno cercare nella quotidianità di avere un occhio attento ai comportamenti dei propri figli, di vigilare sul loro comportamento dopo la navigazione in internet o dopo l’uso cospicuo del telefonino. Le famiglie, informate anche delle loro responsabilità e delle conseguenze legali dei comportamenti dei figli, dovranno essere attente a fare un’adeguata vigilanza, cercando di controllare e monitorare le amicizie virtuali e i siti frequentati dai figli e condividendo con loro le motivazioni di tale controllo.

4.3 PREVENZIONE INDICATA

A fianco dell’intervento educativo-preventivo, si dovranno tuttavia applicare nei confronti dei bulli e dei cyberbulli delle misure disciplinari e delle misure di intervento che dimostrino chiaramente che la scuola condanna fermamente i soprusi, i comportamenti aggressivi ed ogni forma di prepotenza, sia online sia offline.
Qualora il consiglio di classe accerti un atto configurabile come bullismo o cyberbullismo viene intrapreso un procedimento disciplinare secondo quanto previsto nel Regolamento di Disciplina dell’Istituto e se necessario viene avviata anche denuncia ad un organo di polizia o all’autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento di ammonimento o penale (eventuale querela di parte);
Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti viene effettuata segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

Si prosegue con un percorso educativo e di monitoraggio, durante il quale il Dirigente, i docenti del Consiglio di classe e gli altri soggetti coinvolti:

  • Si occupano del rafforzamento del percorso educativo all’interno della classe e/o del gruppo coinvolto;
  • Provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell’intervento attuato sia nei confronti del cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

Referente bullismo e cyberbullismo
Prof. Angelo Delli Gatti